mercoledì 4 settembre 2013

Il Fascicolo Socio Assistenziale e Sanitario - FaSAS

Sono molte le ricerche su internet e anche sul nostro blog a proposito del Fascicolo Socio Assistenziale e Sanitario FaSAS. In particolare le ricerche riguardano cosa deve contenere il FaSAS e il significato di diario degli interventi o il diario degli eventi. Per questo motivo vogliamo cercare di chiarire il nostro punto di vista sul FaSAS, con particolare riferimento alle RSA della Lombardia.
Si tratta del nostro punto di vista, non di un punto di vista ufficiale, anche se tiene conto dei riscontri delle prime verifiche svolte da alcune ASL lombarde presso strutture RSA con cui collaboriamo.

Un po’ di storia
Il termine Fascicolo Socio Assistenziale e Sanitario FaSAS è molto recente.
Nella D.g.r. 7435 del dicembre 2001, che definisce le regole per l’accreditamento delle RSA si parla di fascicolo sanitario e sociale  o di fascicolo socio sanitario e così per tutti gli anni successivi.

Ad esempio nella Delibera 8496 del 26 novembre 2008 “DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ESERCIZIO, ACCREDITAMENTO, CONTRATTO, E LINEE DI INDIRIZZO PER LA VIGILANZA ED IL CONTROLLO DELLE UNITA’ DI OFFERTA SOCIOSANITARIE “ si definisce che:
Il fascicolo socio sanitario deve contenere il diario clinico nel quale sono documentati gli eventi riguardanti l’evoluzione dello stato di salute dell’utente e sono registrati i trattamenti diagnostici, terapeutici, assistenziali, riabilitativi effettuati. Variazioni delle condizioni di salute dell’utente e le eventuali modifiche, motivate, al piano di cura devono essere segnalate tempestivamente. Ogni registrazione di diario deve essere corredata di data e ora, il redattore deve essere sempre identificabile. Gli operatori che hanno titolo a redigere il diario clinico sono: i medici, gli infermieri, i tecnici della riabilitazione, che sono chiamati ad assumere decisioni incidenti sull’assistito o ad attuare prestazioni a favore dello stesso; inoltre altre figure professionali di operatori definite negli standard gestionali (es. educatori, OSS/ASA/OTA, altre figure previste dalla normativa specifica dell’unità d’offerta), compatibilmente con le attribuzioni loro conferite dalla normativa vigente e da discipline regolamentari interne alle unità d’offerta.

È solo a partire dal 2012 che viene introdotto il termine FaSAS infatti nella D.g.r. 30 maggio 2012 - n. IX/3540 “DETERMINAZIONI IN MATERIA DI ESERCIZIO E ACCREDITAMENTO DELLE UNITÀ DI OFFERTA SOCIOSANITARIE E DI RAZIONALIZZAZIONE DEL RELATIVO SISTEMA DI VIGILANZA E CONTROLLO”; infatti nell’allegato B si dice:
2.2.2.Fascicolo socio assistenziale e sanitario
Tutte le unità di offerta devono adottare un fascicolo socio assistenziale e sanitario per la tenuta e l’aggiornamento delle informazioni sulla persona assistita, completo di consenso informato dell’assistito/ tutore/curatore o amministratore di sostegno.
Il FaSaS è composto almeno da:
  1. sezioni anamnestiche;
  2. strumenti validati in uso per le valutazioni (scale di valutazione) e relativa classificazione ove prevista;
  3. valutazioni dei diversi professionisti (esame obiettivo, scheda infermieristica, riabilitativa, sociale, psicologica, educativo-animativa);
  4. progetto individuale (PAI, PEI, PRI, pri, etc.);
  5. diario degli eventi ed interventi;
  6. documentazione/modulistica riferita ad aspetti assistenziali.

Il FaSAS deve essere costantemente aggiornato e debitamente compilato. Il fascicolo Socio Assistenziale e Sanitario contiene il diario socio-sanitario nel quale sono documentati gli eventi riguardanti l’evoluzione del percorso dell’utente all’interno dell’unità d’offerta, sono registrati i trattamenti diagnostici, terapeutici, farmacologici, assistenziali, riabilitativi, educativi, animativi effettuati. Variazioni delle condizioni di salute dell’utente e le eventuali modifiche, motivate, al piano di cura devono essere segnalate tempestivamente. Ogni registrazione in diario deve essere corredata di data, ora e firma (anche sigla, se esiste siglatario aziendale) dell’estensore. Il redattore della nota deve essere sempre identificabile. Particolare attenzione deve essere posta con riguardo alla tracciabilità puntuale dei farmaci somministrati agli utenti.
(...)
la definizione di modalità di compilazione della documentazione sociosanitaria, prevedendo l’accessibilità e la compilazione per le diverse figure professionali, e che le indicazioni date trovino attuazione nella pratica quotidiana dell’unità d’offerta. E’ necessario verificare che gli interventi effettuati e registrati riportino sempre data, ora e firma dell’addetto. Il gestore si farà carico di conservare registro contenente il deposito delle firme e delle sigle del personale titolato alla compilazione del fascicolo socio assistenziale e sanitario. E’ necessario verificare che la tenuta della documentazione sociosanitaria sia rispettosa delle norme regionali che hanno orientato l’intervento del “sistema regione” alla consapevolezza “dell’unitarietà” della persona. Il FaSAS deve pertanto essere unico e contenere la registrazione di tutti gli interventi attuati con/sulla persona;
(...)
1.4.1.Controllo di appropriatezza assistenziale
In ogni unità d’offerta socio sanitaria del sistema lombardo deve essere assicurata l’appropriatezza assistenziale.In particolare, nelle unità di offerta accreditate, deve essere raccolta, in maniera unitaria, tutta la documentazione riferita ad ogni singolo utente, comprensiva degli interventi effettuati sul/con lo stesso a cura degli operatori della struttura (ambulatoriale, semiresidenziale, residenziale, domiciliare).Tale documentazione costituisce il fascicolo socio assistenziale e sanitario.
(...)
Il FaSAS costituisce documentazione obbligatoria atta a dare evidenza del percorso clinico-assistenziale della persona nella specifica unità d’offerta. In caso di re-ingresso nella medesima unità d’offerta potrà essere utilizzato il medesimo FaSaS integrato da nuove valutazioni e comunque attenendosi al rispetto delle regole previste per la gestione dei singoli flussi informativi.Il trasferimento ad altra unità d’offerta prevede la costituzione di un nuovo FaSaS.
Al FaSAS si applicano tutte le regole e condizioni dovute per la tenuta e conservazione della documentazione sanitaria.
Tutti gli elementi costitutivi del FaSAS devono essere tenuti all’interno dello stesso dossier e devono essere tempestivamente fruibili da parte degli operatori dell’unità d’offerta, dei servizi atti a garantire la continuità assistenziale e degli organismi di controllo. Anche qualora l’ente gestore adotti sistemi elettronici di compilazione del FaSAS è dovuta la presenza di copia cartacea della documentazione.

Anche nella successiva Deliberazione N° IX / 3584 Seduta del 06/06/2012 “DETERMINAZIONI IN ORDINE ALL’ALLEGATO A) ALLA DGR N. 3541 DEL 30/05/2012 “DEFINIZIONE DEI REQUISITI SPECIFICI PER L’ESERCIZIO E L’ACCREDITAMENTO DELL’ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA”
viene citato il requisito di ... presenza di un locale con funzioni di segreteria (call center) per la gestione delle segnalazioni e delle richieste di attivazione nonché per la conservazione della documentazione sanitaria (Fascicolo Socio assistenziale e Sanitario contenente il PAI e il diario assistenziale) degli assisti in conformità al D.L.vo 196/03 in materia di privacy; (omissis)
Adozione del fascicolo socio assistenziale e sanitario per la tenuta e l’aggiornamento delle informazioni sulla persona assistita, completo del consenso informato dell’assistito/Tutore/amministratore di sostegno e contenente la valutazione del bisogno, il PAI e il
diario delle prestazioni successivamente alla dimissione dell’assistito.

L’ultima Deliberazione N° IX / 4980 Seduta del 07/03/2013 “DETERMINAZIONI IN ORDINE AL CONTROLLO DI APPROPRIATEZZA NEL SISTEMA SOCIOSANITARIO IN ATTUAZIONE DEI CRITERI DI REVISIONE DELLE FUNZIONI DI VIGILANZA E CONTROLLO DELLE ASL DI CUI ALL'ALLEGATO C DELLA DGR IX/3540 DEL 30.05.2012” contribuisce ulteriormente al chiarimento dando, nel glossario, la seguente definizione che riprende e arricchisce le precedenti:

FASAS: Fascicolo Socio Assistenziale e Sanitario contenente:
  • le sezioni anamnestiche;
  • gli strumenti validati in uso per le valutazioni (scale di valutazione);
  • le valutazioni dei diversi professionisti in funzione del bisogno (esame obiettivo, sezione infermieristica, riabilitativa, educativo-animativa, sociale, psicologica);
  • i protocolli applicati coerentemente con i bisogni del caso;
  • il progetto individuale comprensivo del piano/programma assistenziale (PAI), o del piano/programma educativo (PEI), o del piano/programma riabilitativo (PRI);
  • il diario degli eventi ed interventi;
  • la documentazione/modulistica riferita ad aspetti sanitari e/o assistenziali (SOSIA, SIDI, SDOFAM, RIAFAM, SESIT, CON, CDI web) aggiornata e debitamente firmata dal medico responsabile della compilazione;
  • i moduli riferiti alla tutela della privacy redatti secondo la normativa vigente e firmati, al segreto professionale e, in caso di decesso in struttura, la copia dell’attestazione ISTAT;
  • la documentazione relativa alla tutela giuridica della persona, ove prevista;
  • il contratto di ingresso;
  • le rivalutazioni periodiche.


L’importanza del FaSAS
L’importanza del FaSAS deriva in primo luogo dall’impossibilità di fornire un servizio adeguato all’ospite in assenza di un quadro informativo completo. Inoltre il FaSAS diventa lo strumento attraverso il quale gli organi di controllo (ASL in primo luogo) effettuano le verifiche sull’appropriatezza delle prestazioni, sulle condizioni dell’ospite, sulla legittimità dei rimborsi ricevuti.
La Deliberazione 4980/2013 evidenzia proprio come i controlli di appropriatezza si basino sui contenuti del FaSAS.

Il contenuto del FaSAS
La normativa sopra riportata è molto ricca di definizioni del contenuto, nonostante ciò, come dicevamo all’inizio vengono fatte molte ricerche per avere chiarimenti. Facciamo di seguito alcune osservazioni pratiche a ruota libera che dovrebbero essere di chiarimento.
  • Il PAI o comunque il progetto individuale è incluso nel FaSAS mentre precedentemente si parlava di PAI, SOSIA e Fascicolo socio assistenziale come di tre documenti separati;
  • Il FaSAS non contiene solo documentazione sanitaria, ma anche documentazione amministrativa come il contratto di accesso alla struttura.
  • Appartengono al FaSAS tutti i referti di visite specialistiche, esami di laboratorio, esami strumentali, scale di valutazione così come il diario medico, il diario infermieristico, il diario fisioterapico, il diario sociale; queste scritture costituiscono anche parte del diario degli eventi e degli interventi.
  • Va incluso nel FaSAS, ad esempio, la registrazione dell’inizio di un ciclo di fisioterapia e la sua chiusura, mentre non includeremmo le registrazioni, se esistenti, di ogni seduta svolta; parallelamente la stessa logica va applicata alle altre attività svolte.
  • Nel FaSAS andrebbero inclusi anche i protocolli adottati per l’ospite di riferimento, questo comporta un aggravio di produzione cartacea, francamente inspiegabile.


Le norme che regolano il FaSAS
Non esistono norme specifiche che regolano il FaSAS oltre a quelle sopra riportate. Non si tratta di una cartella clinica che è regolata da leggi nazionali che codificano modalità di conservazione e durata.
È la stessa situazione del Fascicolo socio sanitario, per cui l’Assessorato alle Politiche Sociali e Sanitarie della Provincia di Mantova nel 2010 ha prodotto una linea guida molto esauriente. Per estensione riteniamo che le indicazioni ivi contenute possono essere estese anche al FaSAS.



Per avere maggiori informazioni potete inviare una mail a info@innconsulting.it; sarà nostra cura ricontattarvi.

mercoledì 3 aprile 2013

Le novità introdotte dalla DGR 4980 del marzo 2013 hanno un impatto organizzativo sulle RSA lombarde


La DGR 4980 della Regione Lombardia approvata il 7 marzo 2013 introduce, anche se in via sperimentale, dei controlli relativi alla appropriatezza delle cure fornite dalle RSA lombarde siano esse abilitate all’esercizio, accreditate, contrattualizzate.
La scelta di introduzione in via sperimentale allontana al 2014 la possibilità di azioni prescrittive o sanzionatorie da parte dell’ente di sorveglianza.
Il concetto di appropriatezza è strettamente connesso a quello di qualità del servizio erogato. Se una prestazione è appropriata risponde infatti alle seguenti caratteristiche:
  • dal punto di vista assistenziale è adeguato rispetto al bisogno della persona e si configura come l’intervento giusto, erogato al paziente giusto, nel posto giusto (setting) al momento giusto e per la giusta durata (timing);
  •  dal punto di vista organizzativo esso viene erogato dal giusto mix di risorse in termini di professionisti coinvolti, secondo procedure corrette (competence) che stimolino anche la motivazione e consapevolezza del personale dedicato;
  • dal punto di vista qualitativo si esplica attraverso la personalizzazione effettiva e non solo “formale” dell’intervento, contribuendo alla realizzazione del progetto di assistenza che è anche un progetto di “vita”, coinvolgendo (ascolto) l’ospite e/o i suoi famigliari, dando il tempo giusto all’osservazione e alla fase di adattamento (valutazione multidimensionale dei bisogni), definendo degli obiettivi realistici, realizzabili, misurabili che possano concretizzarsi nella definizione ed erogazione di prestazioni appropriate (programma assistenziale), evitando la standardizzazione degli obiettivi assistenziali e favorendo una valutazione degli esiti. L’appropriatezza si riferisce pertanto all’assistenza diretta alla singola persona ed a tutti quei procedimenti o documenti specificamente rivolti ai singoli destinatari dei servizi.


Per dimostrare il rispetto dei parametri individuati è necessario strutturare il Fasas (Fascicolo Socio Assistenziale e Sanitario) in modo che risulti facile consuntivare i parametri stessi. Questo rafforza l’importanza del Fasas come documento che raccoglie tutte le informazioni relative ad un ospite.
In particolare il Fasas dovrà contenere oltre al Piano Individuale (PAI per l’anziano) il diario degli eventi e il diario degli interventi. Sarà infatti principalmente attraverso questa documentazione che sarà possibile verificare il rispetto dei parametri riportati nell’allegato B della citata DGR.
L’allegato B riporta un gran numero di parametri (in totale 29), e una buona parte è applicabile alle RSA per anziani (scarica l’allegato).  Parte dei parametri sono collegati alla presenza del PAI (Piano di Assistenza Individuale), alle modalità di compilazione e alle modalità di aggiornamento.
Altri parametri sono relativi alla congruenza tra quanto pianificato nel PAI e le attività erogate che dovranno essere regolarmente registrate.
A nostro avviso, molte RSA dovranno prendere in carico una serie di registrazioni che al momento non necessariamente vengono tenute o vengono tenute con frequenza differente da quella definita nella DGR. Ad esempio:
  • la rilevazione del peso corporeo va fatta con cadenza almeno mensile e il valore rilevato dovrà essere registrato all’interno del Fasas,
  • per tutti gli ospiti andrà compilata la valutazione del dolore, introducendo apposite scale di valutazione validate a livello internazionale,
  • la valutazione del rischio caduta deve essere disponibile per tutti gli ospiti e aggiornata,
  • la partecipazione alle attività fisioterapiche e a quelle sociali dovrà essere registrata e essere coerente con gli obiettivi dati.
Sono molti i parametri individuati che andranno utilizzati come indicatori di qualità delle prestazioni erogate.
L’elenco di indicatori di qualità che abbiamo pubblicato potrà essere esteso al fine di coprire tutti i parametri introdotti con la DGR 4980. Infatti per essere sicuri che i parametri vengano rispettati è necessario monitorarli internamente con un processo di autocontrollo.
Per le RSA che già dispongono di un Sistema di Gestione per la Qualità (certificato o meno UNI EN ISO 9001), si tratta di adeguare i processi agli standard definiti, definire modalità e periodicità di controllo, valutare le migliori e più efficienti soluzioni di registrazione delle attività svolte. Queste strutture infatti si trovano avvantaggiate e non è un caso che la certificazione ISO 9001 continui a diffondersi nelle RSA lombarde come un nostro recente studio ha evidenziato.
Per le RSA prive di un Sistema di Gestione per la Qualità è l’occasione buona per formalizzare le attività che devono essere svolte specificando: responsabilità, modalità e periodicità.
Solo infatti formalizzando le modalità di svolgimento dei processi e la registrazione delle attività svolte, sia nella fase di predisposizione delle attività di pianificazione degli interventi (PAI) che in quella di erogazione del servizio, sarà possibile essere sicuri di rispondere in modo esaustivo alle attività di controllo di un ente esterno per verificare l’appropriatezza delle prestazioni erogate e quindi la qualità del servizio erogato.
Per qualsiasi approfondimento potete contattarci con un commento al post o inviando una mail a info@innconsulting.it.

mercoledì 6 febbraio 2013

Qualità nelle RSA

Questo blog vuole essere un luogo di confronto delle esperienze volte alla ricerca della Qualità nelle Residenze sanitarie Assistenziali, nelle Case di Riposo, nelle Residenze protette, dato che queste strutture assumono forme e caratteristiche differenti anche a seguito della normativa regionale.
Assieme ad altri due blog: A proposito di RSA e anziani e Lavorare sicuri in una RSA vogliamo offrire un supporto basato sulla esperienza di INN Consulting Srl a tutte le persone interessate.